LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE COMPANY SA, in persona del procuratore speciale Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MA.SA., Z.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3848/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza 4.4.2011 n. 5511, accertata la esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura che in violazione dell’obbligo di dare precedenza aveva investito il ciclomotore condotto da B.M., condannava il conducente, il proprietario della vettura e Zurich Insurance Company – che assicurava la RCA – al risarcimento dei danni patiti dal B. in conseguenza delle lesioni personali riportate.
La Corte d’appello di Roma, investita con appello principale del B. ed appello incidentale della società assicurativa, rigettava quest’ultimo, confermando l’accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dell’auto nella produzione del sinistro, e rigettava anche l’appello principale ritenendo congrua la valutazione della invalidità biologica compiuta dal CTU e corretta la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice, non avendo inoltre l’appellante fornito elementi idonei a dimostrare un danno reddituale futuro.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione con cinque motivi dal B..
Resiste con controricorso Zurich Insurance Public Limited Company (PLC).
Non hanno svolto difese gli intimati Ma.Sa. e Z.L., al quale ultimo il ricorso è stato notificato in data 8.2.2017
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che non risulta in atti la prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti di Ma.Sa., proprietario del veicolo condotto dall’autore dell’illecito, quale “responsabile del danno” indicato come litisconsorte necessario dalla L. n. 990 del 1969, art. 23 applicabile ratione temporis.
Tuttavia la questione pregiudiziale – che imporrebbe il rinvio a nuovo ruolo per la integrazione del contraddittorio – può considerarsi, nel caso di specie, recessiva rispetto alla decisione del ricorso alla stregua del criterio cd. della “ragione più liquida”, dovendo confermarsi l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Con il primo complesso motivo il ricorrente impugna la sentenza in relazione a vizi di legittimità cumulati in errori di diritto ed errori di fatto nonchè in errori processuali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 denunciando la “omessa valutazione di fatti decisivi” in ordine alla “corretta quantificazione dei compensi per l’assistenza stragiudiziale” ed alla “necessarietà” della assistenza stragiudiziale, nonchè la “incongrua liquidazione” di tali compensi in violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, con conseguente violazione dell’art. 92 c.p.c. “e di riflesso degli artt. 1175 e 2041 c.c.”.
Il motivo è intrinsecamente inammissibile, in quanto le plurime censure ontologicamente distinte, non trovano puntuale specificazione negli argomenti critici svolti accomunati in modo inestricabile senza che sia possibile discernere le ragioni poste a fondamento dell’uno piuttosto che dell’altro vizio di legittimità.
In ogni caso, la censura concernente una richiesta di maggiori compensi per attività stragiudiziale, non inficia ed anzi suffraga la statuizione della Corte territoriale secondo cui la doglianza si risolve in una mera affermazione di non congruità della liquidazione operata dal primo Giudice e confermata dal Giudice di appello, rispetto all’ammontare dell’importo risarcitorio liquidato in sentenza al danneggiato. Ed invero la esposizione del motivo si limita ad indicare talune attività stragiudiziali di ricerca e consulenza (ritiro di documenti; accessi presso l’Ispettorato) delle quali neppure viene indicato “quando e dove” siano state allegate e comprovate nel giudizio (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), omettendo peraltro – il ricorrente anche di riferire, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, se con il motivo di gravame proposto con l’atto di appello avesse lamentato oltre la incongruità dell’importo – anche la violazione dei limiti tariffari minimi incorrendo quindi in un errore di diritto sindacabile in sede di legittimità – con la conseguenza che rimane preclusa per “novità” la relativa questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Del pari inammissibile è la censura con la quale si chiede la liquidazione delle spese di primo grado per l’attività difensiva svolta nel giudizio, in via alternativa, nell’importo del valore medio o massimo corrispondente allo scaglione della controversia, atteso che la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali: in tal caso è, tuttavia, onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonchè le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 14542 del 04/07/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014), non venendo invece in rilievo, avanti questa Corte, la valutazione di merito della rilevanza dell’attività svolta dal difensore operata dal Giudice nella liquidazione dei compensi tra i limiti minimo e massimo consentiti dalla tariffa professionale forense.
Con il secondo motivo si denuncia: a) l’omessa valutazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 del “dato fondamentale inerente la prognosi riservata certificata al Pronto soccorso”; b) la violazione del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., per mancanza assoluta della motivazione della sentenza in punto di valutazione delle menomazioni, delle voci di danno, del criterio di liquidazione.
Il motivo quanto alla censura sub lett. b) è inammissibile.
Inconferente con la esposizione del motivo è la ipotizzata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, atteso che gli argomenti critici svolti attengono all’esame delle risultanze probatorie ed alla contestazione delle conclusioni raggiunte dal CTU. Laddove poi la censura fosse rivolta a contestare il requisito di validità della sentenza prescritto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, anche in tal caso incorrerebbe nella sanzione della inammissibilità. Ed infatti è affermazione pacifica che, salvo il caso di scuola in cui difetti materialmente la parte motiva nel testo della sentenza, la motivazione è solo “apparente”, ovvero “perplessa” o “incomprensibile”, e la sentenza è quindi nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Al riguardo è stato rilevato che “in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009)….” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017). Nella specie, tuttavia, non ricorre alcuna delle ipotesi indicate, essendo corredata la sentenza da ampia parte motivazionale, dalla cui lettura emergono e sono rese comprensibili le ragioni in fatto e diritto – indipendentemente dalla correttezza o meno delle stesse – che sorreggono il “decisum”.
Quanto alle critiche concernenti: a) la mancata rinnovazione della c.t.u.; b) la omessa prevalenza accordata ad altro elaborato peritale – depositato in precedente giudizio introdotto nei confronti dell’INPS ed avente ad oggetto la determinazione del trattamento previdenziale – in cui era stata quantificata una invalidità lavorativa generica di grado superiore al 75%; c) la mancata valorizzazione della “prognosi riservata” del Pronto soccorso che raccomandava l’utilizzo della sedia a rotelle, così come di altri documenti sanitari che prescrivevano terapie antibiotiche, giorni di riposo, osserva il Collegio che la censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale, estranea al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nuovo testo (D.L. n. 83 del 2012, art. 54conv. in L. n. 134 del 2012), e che rimane, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità, essendo appena il caso di aggiungere che la lamentata discrasia tra le valutazioni percentuali di invalidità compiute in base alle tabelle previdenziali ed ai “baremes” medico-legali del danno biologico, è pienamente giustificata dai diversi criteri di valutazione dell’attitudine al lavoro, da un lato, e delle complessive capacità relazionali del soggetto, dall’altro, avendo correttamente indicato la Corte d’appello il metodo seguito dal CTU per determinare la invalidità derivata da lesioni plurime “coesistenti”, individuato nella cd. “formula scalare” di Balthazard fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento – illogico, rispetto alla valutazione di una “residua” capacità biologica del soggetto – del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all’annullamento di detta capacità, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata. Orbene, in relazione alla scelta del criterio di determinazione del grado d’invalidità permanente da parte del CTU, difetta del tutto una specifica critica nella censura in esame.
Per il resto il motivo si dilunga nella reiterazione delle stesse doglianze proposte con i motivi di gravame e che sono state partitamente prese in esame dalla Corte distrettuale, laddove, esaminando le risultanze delle indagini medico-legale svolte dall’ausiliario, ha precisato quali fossero i “baremes” utilizzati (elaborati dalla Società di medicina legale e delle assicurazioni SMILA e generalmente riconosciuti); ha condiviso la liquidazione del “danno estetico” – inclusivo degli esiti cicatriziali – effettuata dal primo giudice, che era stato valutato separatamente, mediante personalizzazione del valore-punto del danno biologico; ha escluso che sussistesse la prova certa della derivazione causale, dall’intervento di splenectomia, della patologia di “linfoadenite regione inguinale sinistra”.
Orbene, quanto alla scelta dei “baremes” utilizzati dal CTU, il ricorrente non svolge alcuna contestazione; relativamente al “danno estetico”, il ricorrente equivoca sulla statuizione della Corte distrettuale che ha confermato la decisione di prime cure sulla scorta delle rilevazioni eseguite dal CTU: l’affermazione dei Giudici di appello secondo cui non erano stati forniti “elementi di valutazione sulla natura e dimensione delle cicatrici”, va infatti riferita ai motivi di gravame svolti dall’appellante in quanto inidonei ad individuare errori di fatto o lacune nelle indagini eseguite dall’ausiliario, tali da indurre ad una diversa considerazione del “danno estetico” (peraltro nel motivo del ricorso per cassazione non viene svolta una puntuale censura agli argomenti della Corte d’appello, ma viene prospettato un mero ipotetico sospetto di una incongrua valutazione del danno in questione, sulla base di una normativa – D.Lgs. n. 38 del 2000 – in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che non trova applicazione alla fattispecie); quanto alla critica per mancata considerazione della patologia diagnosticata come “linfoadenite”, il motivo di ricorso in null’altro si risolve che nella anapodittica affermazione, meramente oppositiva alla statuizione impugnata, secondo cui doveva ritenersi invece sussistente il nesso di derivazione causale dalla splenectomia.
Nè il mancato espletamento in rinnovo della consulenza tecnica di ufficio può integrare un vizio da far valere in sede di legittimità: per consolidato principio di diritto, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 20227 del 24/09/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 17693 del 19/07/2013).
Con il terzo motivo la sentenza d’appello è impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost. per avere i Giudici di merito escluso il danno biologico psichico sulla base di “tests psichiatrici” non depositati dal CTU, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per “vizi riguardanti la motivazione per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili della c.t.u.”.
Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambe le censure prospettate.
Quanto al mancato deposito dei risultati degli esami psichiatrici, che – come emerge dalla sentenza impugnata – erano stati richiesti dal CTU – a ciò autorizzato – ad un medico specialista, il motivo omette di indicare se il dedotto vizio di nullità delle operazioni peritali fosse stato tempestivamente eccepito nel corso delle stesse operazioni peritali o comunque al più tardi nella prima udienza utile, immediatamente successiva al deposito dell’elaborato peritale dell’ausiliario, e quindi fosse stato ritualmente proposto nei motivi di gravame dell’atto di appello. In difetto di tali indicazioni il motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto per cui tutte le nullità relative all’espletamento della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 10870 del 01/10/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 12231 del 19/08/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 746 del 14/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018).
Quanto al mancato riconoscimento del danno psichico, la censura è inammissibile, in quanto rivolta meramente ad opporre le conclusioni di “sindrome post-traumatica da stress” raggiunte nell’elaborato peritale depositato in altro giudizio (concernente la causa previdenziale) a quelle, condivise dalla Corte d’appello, cui è invece pervenuto il CTU nella presente controversia ravvisando soltanto un meno grave “disturbo distimico associato ad eventi psicosociali stressanti conseguenti a grave sinistro stradale sulla base di un disturbo di personalità caratterizzato da tratti borderline”. Difetta del tutto una disamina delle evidenze cliniche e diagnostiche della allegata patologia ed ancor più è del tutto omessa la individuazione degli errori scientifici o delle lacune di indagine che inficerebbero le conclusioni raggiunte dall’ausiliario, tanto più considerando che queste ultime, come esattamente rilevato dal Giudice di appello, non sono incompatibili – quanto ad elementi sintomatologici indagati – con la diversa diagnosi della causa previdenziale, vertendo la differenza sul piano valutativo del livello patologico o meno del disturbo psichico.
Per il resto gli argomenti esposti dal ricorrente si risolvono nel proporre una diversa prospettiva valutativa delle condizioni di salute del danneggiato, come accertate nel corso delle indagini medico-legali, venendo a tradursi la censura in una contestazione di merito, che in quanto tale non può trovare accesso al sindacato di legittimità: le censure alla pronuncia di merito devono, infatti, trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non le consente di procedere ad un “novum judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 26/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014).
Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla statuizione che ha ritenuto inesistente il danno esistenziale, liquidando il danno morale.
Osserva il Collegio che le coordinate tracciate da questa Corte in tema di “danno esistenziale” transitano per le seguenti enunciazioni di principio:
nella categoria del “danno biologico” derivato dai postumi dell’invalidità accertata in sede medico legale deve ricomprendersi ogni “incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (la nozione ha trovato riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 TU Ass. Priv.): ne segue allora che il pregiudizio arrecato dall’impedimento alla prosecuzione di attività materiali e spirituali volte a soddisfare i singoli interessi personali e sociali del danneggiato, integra l’essenza stessa dal predetto tipo di danno non patrimoniale, che – una volta risarcito – non può dare luogo ad ulteriore risarcimento per ciascun singolo interesse pregiudicato, ovvero a ciascuna specifica fattispecie di sofferenza patita dalla persona, quale il “danno alla vita di relazione” e alla “vita sessuale”, il “danno estetico” e il “danno esistenziale”, venendo altrimenti a duplicarsi ingiustificatamente le poste risarcitorie (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 901 del 17/01/2018);
tutto ciò non esclude la esigenza di un corretto adattamento della liquidazione del valore monetario corrispondente al grado di invalidità permanente, espresso dal bareme medico-lergale, alle eventuali peculiarità della fattispecie concreta: ed infatti il grado di invalidità medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su “tutti gli aspetti” della vita quotidiana della vittima, ma con riferimento a condizioni di vita comuni alla generalità delle persone fisiche, considerate in buona salute, avuto riguardo al genere ed alla età. Ne segue che in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate e comprovate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di “personalizzazione” della liquidazione del danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018. Il criterio di personalizzazione ha trovato anch’esso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139: il comma 3 dell’art. 139, nel testo modificato dalla L. n. 124 del 2017, prevede che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”);
dal “danno cd. esistenziale” va distinto il “danno morale soggettivo puro”, quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, che non può essere calcolato secondo astratti criteri aritmetici od in una relazione percentuale della invalidità biologica, trattandosi di un danno – anch’esso non patrimoniale – ma ontologicamente diverso dal danno biologico, e che deve essere dimensionato in modo diverso da persona a persona, in quanto parametrato alla gravità del pregiudizio arrecato dalla lesione subita ai diversi peculiari interessi nei quali si compendiava il precedente “sistema di vita” del soggetto danneggiato (Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 24075 del 13/10/2017; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).
Ricondotta dunque la censura alla critica della sentenza per la mancata personalizzazione del danno, il ricorrente ha affidato la individuazione dei “fatti decisivi”, che il Giudice di merito avrebbe omesso di considerare, in quelli dedotti con i capitoli di prova orale (trascritti alla pag. 43 ss del ricorso).
Il motivo è inammissibile.
Indipendentemente dal preliminare rilievo della mancata indicazione secondo quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 – dell’atto processuale con il quale il capitolato di prova era stato dedotto e del luogo in cui è dato rinvenirlo nei fascicoli dei precedenti gradi, nonchè della omessa indicazione della rituale riproposizione, nelle conclusioni precisate in primo grado, delle istanze istruttorie non ammesse, altrimenti da intendersi rinunciate (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010), osserva il Collegio che la mera riproduzione nel ricorso per cassazione del capitolato di prova, non ammesso dal primo giudice nè dalla Corte d’appello – che ha ritenuto la prova “generica” o “superflua, perchè relativa ad attività non particolari”, o ancora oggetto di prova documentale – non è sufficiente ad inficiare la statuizione impugnata, in difetto di alcuna specificazione delle ragioni di contestazione da muoversi al giudizio di inammissibilità della prova espresso dal Giudice di secondo grado (cfr. Corte cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018), osservandosi al riguardo come anche ad una prima lettura emerge immediatamente che i capitoli di prova difettano, per un verso, della indispensabile collocazione cronologica dei fatti, elemento necessario a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Corte cass Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015), per altro verso, che gli unici capitoli di prova orale che si sottraggono al giudizio di genericità (contraddistinti ai nn. 11 e 13) peccano, il primo, di irrilevanza, venendo ad essere riferiti fatti risalenti ad oltre dieci anni prima del sinistro; il secondo di “decisività”, avendo ad oggetto un unico ed isolato episodio (partecipazione ad un torneo di calcetto nell’anno 2004).
Il motivo in esame non evidenzia, pertanto, specifiche ed eccezionali circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; e cioè circostanze peculiari che si distinguano da queste ultime siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità, dovendo configurarsi l’attività pregiudicata, per meritare un incremento rispetto al valore tabellare, come una occupazione sistematica e, se non addirittura assorbente, certamente predominante – anche in considerazione del tempo ad essa dedicato dal soggetto – rispetto alle altre molteplici possibili attività compiute nello svolgimento della vita quotidiana (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017).
Con il quinto motivo si deduce il vizio di errore di fatto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al mancato riconoscimento del danno reddituale futuro derivante da “incapacità lavorativa specifica”.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha statuito il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita reddituale futura in base a due “rationes decidendi”: a) insussistenza di una invalidità lavorativa specifica, incidendo i postumi esclusivamente sul danno da cenestesi lavorativa, compensato con la “personalizzazione” (incremento percentuale) della liquidazione del danno biologico; b) omessa indicazione da parte del danneggiato di elementi minimi indispensabili per poter operare, in base allo schema legale della presunzione, la determinazione del “quantum” relativo alla perdita del reddito futuro che il soggetto avrebbe altrimenti conseguito.
Il ricorrente aggredisce la statuizione: 1) contestando le risultanze della c.t.u. medico-legale che ha escluso la esistenza di una invalidità lavorativa specifica; 2) sostenendo che il danno futuro può essere ritenuto presunto in base alla gravità dei postumi (richiama al proposito giurisprudenza di legittimità), e che in tal caso il giudice in mancanza di altri dati deve procedere alla liquidazione equitativa del danno, eventualmente utilizzando come parametro di riferimento il “triplo della pensione sociale”.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato Inammissibile nella parte in cui viene a richiedere una nuova interpretazione e valutazione delle risultanze peritali. I brevi estratti della relazione peritale appaiono incompleti e non consentono di apprezzare compiutamente le ragioni per le quali il CTU avrebbe accertato una cenestesi lavorativa, escludendo invece una invalidità lavorativa specifica (alcuni passaggi argomentativi, estratti dalla c.t.u., appaiono poco perspicui – pag. 3638 ricorso -, in mancanza della trascrizione anche delle premesse antecedenti della relazione tecnica che dovrebbero esplicare le ragioni delle conclusioni).
In ogni caso l’altra “ratio decidendi”, relativa alla mancanza di prova del reddito, non è impugnata in modo adeguato.
La prova presuntiva non esclusa dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte richiamati anche dal ricorrente, ha per oggetto non l’ammontare reddituale della perdita futura, ma l’accertamento della incapacità lavorativa specifica, indagata come fatto ignorato e desunta dalla particolare gravità dei postumi invalidanti espressa dal grado di invalidità biologica permanente riscontrato all’esito della consulenza medico-legale. Ma tale prova presuntiva costituisce il necessario ma non anche sufficiente presupposto della pretesa risarcitoria, atteso che l’accertamento della invalidità lavorativa specifica non si traduce in un’automatica prova anche della conseguenza patrimoniale pregiudizievole, che in quanto danno-conseguenza deve appunto essere oggetto di autonoma e specifica prova. Peraltro una prova presuntiva del danno futuro richiede -secondo lo schema legale proprio degli artt. 2726 e 2729 c.c. – la “certezza” del fatto storico indiziante -i redditi guadagnati prima del sinistro – da cui trarre la conseguenza ignorata: e tale indizio manca del tutto nel caso di specie, avendo la Corte d’appello ritenuto indimostrata la allegazione di un pregresso guadagno periodico di Euro 40,000.
Impropria è la invocazione da parte del ricorrente del criterio di liquidazione equitativa del danno ex art. 2056 c.c. sulla scorta di una quantificazione del reddito perduto in misura corrispondente almeno al triplo della pensione sociale: alla applicazione del triplo della pensione sociale, può farsi ricorso nei casi in cui la invalidità lavorativa non possa considerarsi specifica in quanto il soggetto danneggiato non svolgeva e non aveva svolto prima dell’evento lesivo alcuna attività lavorativa (minore; casalinga), occorrendo quindi dimensionare in via meramente figurativa lo stesso “fatto storico indiziante” concernente il valore reddituale ipotetico pregresso. Diversamente nel caso in cui la pretesa risarcitoria sia fondata sulla allegazione del pregresso svolgimento di occupazioni lavorative remunerate, il Giudice è soltanto ed esclusivamente queste, come allegate e dimostrate in giudizio, che è tenuto a considerare ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno-conseguenza per perdita reddituale futura, senza che possa invocarsi l’intervento “equitativo” del Giudice per surrogare l’onere probatorio che grava sul danneggiato.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018
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