Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17099 del 26/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11016/2017 proposto da:

M.G., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Tasselli, con procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte Appello Ancona; T.L.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

FATTI DI CAUSA

M.G. propose reclamo, ex art. 739 c.p.c., alla Corte d’appello di Ancona avverso il decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni delle Marche il 14.4.16, che dichiarò la medesima decaduta dalla responsabilità genitoriale in ordine alla figlia minore T.A..

Il reclamo fu respinto con ordinanza del 29.12.16.

Al riguardo, la Corte d’appello ritenne sussistente una palese violazione dei doveri genitoriali da parte della M. per essersi la stessa allontanata dalla casa coniugale – abbandonando la minore alle cure del padre e dei nonni paterni, e sentendola solo per telefono con cadenza settimanale – e per essersi resa irreperibile per un rilevante periodo, recandosi in Puglia ove vive la sua famiglia d’origine.

La M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non si sono costituiti gli intimati ai quali il ricorso è stato regolarmente notificato.

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 333 c.c., in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova che la condotta della ricorrente abbia cagionato un pregiudizio alla figlia minore.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per esserne la motivazione inesistente o apparente, lamentando la ricorrente che la Corte d’appello non abbia in alcun modo motivato in ordine al pregiudizio subito dalla minore e al fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale risponda all’interesse della stessa figlia, limitandosi ad affermazioni apodittiche e generiche.

I due motivi, esaminabili congiuntamente perchè tra loro connessi, sono fondati.

La M. si duole del fatto che la Corte d’appello abbia confermato la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore A., sulla base della apodittica – in quanto non supportata da alcuna risultanza probatoria in atti – affermazione che la medesima si fosse totalmente disinteressata della figlia, ed omettendo qualsiasi verifica circa la sussistenza di un grave pregiudizio per la minore derivante dall’esercizio della responsabilità genitoriale, sì da evidenziare l’interesse della ricorrente all’allontanamento dalla madre.

Va osservato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale presuppone che la condotta tenuta dal genitore sia oggettivamente lesiva dei doveri sul medesimo incombenti nei confronti dei figli (artt. 316 e 316 bis c.c., art. 30 Cost.). E tuttavia, la decadenza può essere pronunciata solo se e nella misura in cui dalla condotta commissiva od omissiva tenuta dal genitore (o dai genitori), in violazione dei doveri su di essi gravanti, sia derivato al minore un pregiudizio grave, di natura fisica o morale.

A tal riguardo, va osservato che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori – ai sensi degli artt. 330,332,333 e 336 c.c.- sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli. Tali provvedimenti, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., 07/06/2017, n. 14145).

L’assenza di prove circa la coincidenza dell’interesse del minore con il richiesto provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, con la conseguente definitiva cancellazione, senza ragioni giustificative pregnanti, fondate su condotte genitoriali realmente lesive di detto interesse, verrebbe, per vero, a tradursi in un evidente pregiudizio per il sereno ed armonico sviluppo psico-fisico del minore. Nel caso di specie, il collegio osserva che la decisione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale si fondi esclusivamente sulla pretesa violazione dei doveri genitoriali da parte della M., peraltro riscontrata esclusivamente sulla base dell’allontanamento della medesima dalla casa coniugale – giustificato, tuttavia, dalla donna con le sue precarie condizioni economiche, che le avevano impedito di prendersi cura nel modo migliore della figlia – e con la presunta irreperibilità della stessa, per essersi spostata – per un certo lasso di tempo – dalle Marche alla Puglia, dove vive la sua famiglia di origine.

Del tutto carente è, poi, la motivazione della sentenza in punto dei rapporti madre-figlia, essendosi la Corte d’appello limitata ad affermare che “non vi è dubbio che la M. intrattenga solo contatti telefonici con la figlia con cadenza settimanale”, senza che siano state in alcun modo indicate le fonti di tale granitico convincimento dell’organo giudicante al riguardo, e senza che alcuna altra indagine – tramite servizi sociali o consulenti specialistici – sia stata effettuata dal giudice del gravame. Nessun accertamento in concreto circa il pregiudizio che la minore riceverebbe dalla prosecuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte della M. risulta, poi, effettuato, non avendo la Corte argomentato su tale decisivo presupposto del provvedimento decadenziale.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi del ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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