Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17401 del 28/06/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6881-2016 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MAES, 68, presso lo studio dell’avvocato ELENA DE MARTINIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FEGATELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO MODICA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EDIL TRE DUEMILA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7150/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La società Gruopama Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Groupama”) ricorre per cassazione, sulla base, formalmente, di un unico motivo, avverso la sentenza n. 7150/15, del 28 dicembre 2015, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo per quanto di ragione il gravame principale proposto da C.V., nella qualità di amministratore di sostegno a tempo indeterminato di C.R., contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2578/10 – ha riconosciuto in capo a S.F. la responsabilità esclusiva del sinistro stradale occorso a C.R. il *****, sulla via *****, condannando, in solido, il predetto S., la società Edil Tre Duemila S.r.l., rimasta contumace nelle precedenti fasi di giudizio, e la Nuova Tirrena S.p.a., oggi Grupama (rispettivamente, l’una, proprietaria, l’altra assicuratrice del veicolo condotto dallo stesso) a risarcire il danno cagionato al C., liquidato nella misura di Euro 808.852,41, con interessi dalla pronuncia al saldo.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, all’esito del giudizio di primo grado, incardinato da C.V. nella già ricordata qualità (e sul presupposto che C.R. – nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio indicate – sarebbe stato investito dalla motocicletta condotta dal S., mentre era intento ad attraversare le strisce pedonali con luce verde, proveniente dal semaforo posto in corrispondenza del civico n. *****), il Tribunale di Roma accoglieva la domanda risarcitoria, stimando, tuttavia, la corresponsabilità dello stesso danneggiato, nella causazione del sinistro, nella misura del 40%.

Proposto appello principale da parte attrice (nonchè gravata la pronuncia del primo giudice, in via incidentale, anche dal S.), la Corte capitolina riconosceva, come detto, la responsabilità esclusiva dell’investitore, rideterminando, di conseguenza, l’importo del credito risarcitorio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Groupama, sulla base, formalmente, di un unico motivo, destinato, in realtà, ad articolarsi in quattro censure.

3.1. Si deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, “e dei principi e norme che regolano la responsabilità a carico del conducente di un veicolo in caso di investimento del pedone e l’applicazione del principio di responsabilità”, nonchè “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dei principi e norme che regolano l’interpretazione e l’applicazione del concorso di responsabilità del creditore nella determinazione dell’evento”.

Inoltre, è dedotta, “errata valutazione delle prove acquisite e della loro rilevanza ai fini del decidere con violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.”, oltre ad “omesso ed errato esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ci si duole del fatto che il giudice d’appello abbia escluso ogni contributo del danneggiato nella causazione del sinistro, pur avendo l’istruttoria evidenziato che il C. ebbe ad attraversare una strada ad alto scorrimento, “con il semaforo – a chiamata – che segnalava luce rossa per i pedoni”, oltretutto “divincolandosi dalla stretta di un compagno che tentava di dissuaderlo ed essendo indifferente alle segnalazioni acustiche dei veicoli presenti”.

In particolare, si censura la sentenza impugnata per avere – a detta della ricorrente – “argomentato che la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo può essere esclusa, ai sensi dell’art. 2054 c.c., solo se il convenuto comprovi di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e, soprattutto, comprovi che l’evento fosse del tutto imprevedibile”. Nella specie, la decisione della Corte di Appello (sempre nella ricostruzione fattane dalla Groupama) avrebbe posto a carico dell’investitore l’onere di provare che il pedone “aveva tenuto un comportamento che non denunciasse in alcun modo il suo intento di attraversamento, nonostante il divieto” in quel momento operante, dimostrazione in difetto della quale sarebbe ipotizzabile non “un concorso di responsabilità”, ma addirittura una “responsabilità esclusiva” del conducente-investitore.

Sarebbe stato, in questo modo, disatteso il principio secondo cui la “presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”.

Nella specie, il giudice di appello avrebbe omesso – in motivazione – ogni riferimento al comportamento del pedone, “quasi non avesse commesso alcuna infrazione e/o commesso alcuna atroce imprudenza”.

Non si manca, peraltro, di evidenziare come la Corte capitolina, in un caso del tutto sovrapponibile a quello presente (e con sentenza, oltretutto, redatta dallo stesso consigliere che ha esteso la motivazione della qui impugnata decisione), abbia riconosciuto la compatibilità tra la presunzione di responsabilità del conducente e il concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1.

Si sottolinea, pertanto, che nella ricostruzione della dinamica del sinistro il giudice di appello si è sottratto al principio che imporrebbe di “ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperti o negligenti dei conducenti” coinvolti.

4. Ha resistito all’impugnazione C.V., che ha chiesto dichiararsi la stessa inammissibile o infondata.

Preliminarmente, ha eccepito la nullità della procura alle liti (e l’inammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c.), per violazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 2, giacchè – essendo stata notificata copia digitale del ricorso formato su supporto analogico – difetterebbe, nella specie, attestazione di conformità relativamente alla procura alle liti rilasciata su foglio separato e successivamente scansionato.

Inoltre, il ricorso – il cui confezionamento viene ritenuto frutto di un “copia ed incolla” di precedenti atti processuali – sarebbe inammissibile “per violazione del divieto di sinteticità espositiva”, avendo il ricorrente, in particolare, trascritto la sentenza impugnata per intero, con la conseguenza di rendere l’atto “confusionario e approssimativo”. Nulla, poi, sarebbe detto in relazione al tipo di errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello, neppure precisandosi se si tratti di “errores in procedendo” o “in iudicando”, donde l’ipotizzata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

D’altra parte, sarebbe ravvisabile anche la violazione dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), essendosi la Corte capitolina attenuta a principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, non solo perchè la responsabilità oggettiva ex art. 2054 c.c., comma 1, non è superabile “dall’art. 1227 c.c., operante in materia contrattuale”, ma soprattutto perchè il conducente può andare esente da responsabilità in caso di investimento di un pedone solo quando la condotta di quest’ultimo “configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento”.

L’inammissibilità, infine, discenderebbe dalla mancanza nel ricorso – al di là dell’indicazione delle norme asseritamente violate – di “argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina”, senza, del resto, tacere della sovrapposizione di mezzi di impugnazione tra loro eterogenei.

D’altra parte, e non senza rilevare come, in generale, l’impugnazione tenda ad una consentita rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, si osserva – quanto alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – come l’omesso esame di un fatto decisivo esiga il rigoroso rispetto delle condizioni di ammissibilità e procedibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), ovvero la specifica indicazione del fatto omesso, del dato testuale o extratestuale da cui ne risulti l’esistenza, del “come” e del “quando” sia stato oggetto discussione, e, infine, della sua “decisività”.

5. Ha proposto controricorso anche il S., per aderire integralmente all’impugnazione proposta da Groupama.

6. Hanno presentato memoria tutte le parti, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare – ed all’esito di riconvocazione del collegio nella camera di consiglio del 9 maggio 2019 – questa Corte ha proceduto ad un rinnovato scrutinio in ordine procedibilità del ricorso, alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite, sopravvenuto rispetto all’adunanza camerale del 16 maggio 2018, in tema di notificazione telematica della sentenza di appello (Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312).

7.1. Al riguardo, infatti, va segnalato che la notifica, all’odierna ricorrente, della sentenza dalla stessa poi impugnata è avvenuta telematicamente, ed inoltre che il suo legale, nel proporre il presente ricorso, si è limitato ad attestare la conformità all’originale digitale della copia analogica (“id est”, cartacea) del provvedimento. L’attestazione non ha investito, invece, anche la relata di notificazione ed il messaggio “PEC”, formalità, quest’ultima, ritenuta – da talune pronunce di questa Corte – “necessaria, perchè solo di lì si evince il giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, ord. 22 dicembre 2017, n. 30765, Rv. 647029-01, sulla quale si ritornerà di seguito).

Il principio testè indicato, sebbene progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 15 marzo 2017, n. 6657, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2017, n. 17450, Rv. 644968-01; Cass. Sez. 2, ord. 16 ottobre 2017, n. 24347, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25429, non massimata), ha formato oggetto di ulteriore precisazione, anche a fini nomofilattici.

Difatti, il Presidente della Sesta Sezione di questa Corte, innanzi alla quale la questione “de qua” si è ripetutamente posta nell’ambito di procedimenti fissati ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto di rimettere un approfondimento della stessa al particolare collegio previsto dal punto 41.2. delle tabelle di organizzazione di questo Ufficio. Si è, infatti, ritenuta opportuna – data la natura processuale della questione ed il suo rilievo – una composizione del collegio giudicante attraverso “consiglieri delle diverse sottosezioni”.

L’esito di tale iniziativa è consistito in un’ulteriore conferma del principio (la già citata Cass. Sez. 6, ord. n. 30765 del 2017), al quale, peraltro, un indiretto avallo è stato fornito dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo esse affermato che “nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16 convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 aprile 2018, n. 10266, Rv. 648132-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 15 maggio 2018, n. 11739, Rv. 648609-01).

7.2. Nondimeno, un vero e proprio “overruling” è stato compiuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (investite specificamente della questione, in base ad ordinanza interlocutoria di questa Terza Sezione del 25 ottobre 2018, n. 28844), avendo esse affermato “che, in ambiente digitale, va esclusa la sanzione della improcedibilità del ricorso nel caso di tempestivo deposito di copia semplice della decisione impugnata e notificata a mezzo PEC, in assenza di disconoscimento da parte del controricorrente ovvero in presenza di asseverazione del ricorrente “ora per allora””, (così Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312, in particolare il punto 1 del p. 35).

Nella specie, dunque, in difetto di disconoscimento della controricorrente, ogni dubbio sulla procedibilità del ricorso deve ritenersi superato.

In senso contrario, infatti, non può attribuirsi rilievo alla circostanza – che pure, secondo il citato arresto delle Sezioni Unite, dovrebbe comportare l’improcedibilità del ricorso – che uno dei soggetti destinatari della notifica (la società Edil Tre 2000 S.r.l., proprietaria del mezzo a bordo del quale viaggiava il S.) sia rimasto intimato, e dunque nell’impossibilità di operare il disconoscimento della conformità della copia della sentenza all’originale.

Invero, l’atto di impugnazione, da parte dell’odierna ricorrente (assicuratrice per la “RCA” del veicolo in questione) costituisce iniziativa che – ponendo in discussione il tema della responsabilità esclusiva del conducente S., affermata dalla Corte territoriale nell’escludere ogni contributo del C. nella causazione del sinistro di cui fu vittima – giova alla stessa parte rimasta intimata, condannata solidalmente, con la società Groupama ed il S., al risarcimento del danno.

Ne consegue, pertanto, che alcun interesse la parte rimasta intimata avrebbe a ad operare il disconoscimento di cui sopra, avvantaggiandosi dall’eventuale annullamento della sentenza impugnata.

Il dubbio sulla procedibilità resta, dunque, per tale ragione superato, anche in virtù della necessità – sottolineata, del resto, proprio dalla citata sentenza delle Sezioni Unite – “di una migliore realizzazione dei principi del giusto processo evitando inutili formalismi”.

8. Va, inoltre, disattesa l’eccezione di nullità della procura speciale (e di inammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c.), per violazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 2, esito, questo della reiezione, che si impone in ragione del fatto che la procura alle liti è sottoscritta con firma autografa e non digitalmente, mentre il problema dell’asseverazione concerne, semmai, il ricorso, in relazione al quale sussiste attestazione della conformità della copia analogica all’originale digitale notificato.

9. Ciò premesso, il ricorso va accolto, nei limiti per le ragioni di seguito illustrate.

9.1. Le prime due censure, in cui si articola l’unitario motivo di ricorso, sono, infatti, fondate, superando il preventivo vaglio di ammissibilità (a dispetto di quanto ipotizzato dal controricorrente), atteso che esse, sebbene in modo eccessivamente analitico, consentono di comprendere la portata della critica rivolta alla sentenza impugnata, che è quella di falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 2054 c.c., nella cui applicazione il giudice di appello non si è affatto uniformato ai principii enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte.

9.1.1. Difatti, sebbene la “ratio decidendi” espressa dalla sentenza impugnata – pur in presenza di una motivazione a tratti addirittura ridondante – risulti, nel complesso, piuttosto oscura, la stessa ha effettivamente addossato al conducente del mezzo l’onere di preliminarmente superare la presunzione ex art. 2054 c.c. perchè possa prendersi, poi, in considerazione l’eventualità di un contributo concausale dello stesso pedone, nell’avvenuto investimento, ex art. 1227 c.c., nella determinazione dell’evento costituito dal suo investimento.

Esclude, infatti, la sentenza impugnata – cfr. pag. 5 – “che il S. abbia superato la presunzione posta dalla richiamata norma del codice civile”, giacchè, pur in presenza di un attraversamento “eseguito in modo forse azzardato o disattento”, si assume che l'”investimento pedonale” avrebbe potuto “essere evitato”, di talchè, nella specie, per effetto di tale situazione (sempre secondo la Corte territoriale), “prevale la regola di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, che rende responsabile l’investitore a dispetto dell’art. 1227 c.c. (regolante il concorso di colpa del pedone investito)”.

Questa Corte, per contro, ha affermato da tempo che la “presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana”, sicchè, “la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza” (Cass. Sez. 3, sent. 13 marzo 2009, n. 6168, Rv. 607086-01).

Si tratta di principio – come bene osserva la ricorrente – ancora di recente ribadito da questa Corte, con riferimento, tra l’altro, ad un caso in cui il pedone “aveva dato inizio ad un attraversamento “azzardato””, venendosi a porre, all’esito dello stesso, “almeno a due metri dal guard-rail e non già vicino allo stesso, così da costituire concausa efficiente del sinistro, in quanto ostacolo in una carreggiata destinata al traffico veicolare e non alla sosta o al passeggio dei pedoni” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2014, n. 24204, Rv. 633496-01).

Nel caso di specie, è la stessa Corte capitolina non solo a definire “forse azzardato o disattento” l’attraversa mento compiuto dal C., ma anche a descriverlo con caratteristiche tali – cfr. pag. 6 della sentenza, ove si riferisce di un “impatto con il pedone che era già in avanzata fase di attraversamento”, e ciò “nonostante la presenza di un semaforo che consentiva la marcia degli autoveicoli” da attribuirgli quelle caratteristiche di “pericolosità e imprudenza” suscettibili di assumere rilievo, come visto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1.

9.2. La terza e la quarta censura restano, invece, assorbite dall’accoglimento delle prime due.

10. Anche il ricorso del S. resta assorbito.

11. All’accoglimento del ricorso della società Gruopama segue, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la stessa nel merito, conformandosi ai principi di cui sopra, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso della società Groupama Assicurazioni S.p.a. dichiara assorbito quello di S.F. e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di riconvocazione dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472