LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6971/2019 proposto da:
L.R.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO PARISE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo pec: avv.gaetanoparise.pecgiuffre.it;
– ricorrente –
contro
L.A.C.,
– intimato –
ZURICH INSURANCE PLC, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO CHIODO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ciliberti, in Roma, via Monte Zebio n. 28, pec:
studiolegalechiodo.pecstudio.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 987/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
1. L.R.G. propone tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 987 del 7/11/2018 che, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la sua esclusiva responsabilità per il sinistro avvenuto in data ***** in territorio di ***** quando la sua vettura Peugeot andò ad impattare, tamponandolo, con un mezzo agricolo guidato da L.A., procedente nella stessa corsia di marcia. Mentre il giudice di primo grado aveva applicato l’art. 2054 c.c., ritenendo entrambi i conducenti responsabili del sinistro e condannando gli originari convenuti L. e Zurich Insurance PLC a pagare in favore dell’attore la somma di Euro 19.205,00 oltre interessi, il giudice del gravame ha ritenuto che il L.R. non avesse provato quanto allegato in merito al fatto che il trattore procedeva “senza luci posteriori e senza alcun dispositivo di segnalazione e illuminazione”, avendo il L. fermamente contestato detta circostanza ed affermato che sia il trattore sia il rimorchio erano muniti delle luci e dei lampeggianti. L’onere probatorio sarebbe rimasto non assolto dall’attore perchè nè poteva dirsi basato sui rilevi eseguiti dai militari intervenuti sul posto nell’immediatezza dei fatti – che non avevano rilevato alcun deficit nella dotazione del trattore e del rimorchio -, nè sulla dichiarazione dell’unico teste escusso, non in grado di confermare la circostanza. Esclusa quindi la prova della corresponsabilità del L., il giudice ha affermato l’esclusiva responsabilità del L.R. nel tamponamento del mezzo ed ha rigettato la domanda risarcitoria accolta in primo grado nei confronti del L. e della Zurick Insurance.
2. Avverso la sentenza L.R.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la Zurich con controricorso.
3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 330-bis.1 c.p.c. e, in vista dell’adunanza, la Zurich Insurance ha depositato memoria, mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2700,2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione delle regole e dei principi in tema di valutazione degli elementi di prova, delle prove legali e delle presunzioni – il ricorrente censura la sentenza per aver omesso di valutare le risultanze probatorie decisive acquisite in giudizio, in particolare per aver attribuito valore probatorio ad elementi non risultanti nè dal verbale dei Carabinieri nè dalla prova testimoniale. Dal verbale, contrariamente a quanto asserito dal giudice, risulterebbe che i carabinieri non avevano svolto alcun accertamento sull’esistenza o funzionamento dei dispositivi lampeggianti di guisa da non poter offrire alcuna certezza sulla loro presenza. A ciò il ricorrente aggiunge che, dalle fotografie allegate alla relazione dei carabinieri, emergeva ictu oculi la mancanza di qualsiasi dispositivo di illuminazione sul rimorchio o sulla trattrice e che il L., richiesto di giustificare tale evidente assenza, aveva risposto in modo evasivo affermando che gli stessi erano andati distrutti con le targhe non più reperite all’esito dell’incidente.
Ad avviso del ricorrente anche il passaggio della motivazione che aveva desunto l’esistenza dei dispositivi dall’esame di una prova testimoniale dovrebbe essere censurato perchè il teste aveva dichiarato di non aver visto la trattrice agricola se non quando si era fermato dopo l’impatto con la Peugeot del L.R. per prestare i soccorsi, che l’illuminazione era assente e che l’incidente era avvenuto quando era ancora buio. Dalla suddetta dichiarazione il giudice di merito non avrebbe potuto dedurre la circostanza “positiva” dell’esistenza o del funzionamento dei dispositivi di illuminazione del veicolo tamponato, nè ritenere accertata la circostanza sulla base di presunzioni ex art. 2729 c.c., nè gravi, nè precise nè concordanti.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S. e art. 2054 c.c., comma 2 – l’impugnante si duole che il giudice abbia escluso l’applicazione della presunzione di pari responsabilità, pur in mancanza di una prova certa sulla esclusiva imputabilità dell’uno o dell’altro conducente ed in presenza di tamponamento, nonostante la giurisprudenza di questa Corte preveda invece, espressamente, che la presunzione non è esclusa in caso di tamponamento (Cass., 3, 13/7/2005 n. 14741).
1-2 I due motivi vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono entrambi fondati. In effetti la sentenza va censurata ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver valutato o per aver illegittimamente valutato le risultanze probatorie sulla questione delle luci presenti sul trattore e sul rimorchio, essendosi il Tribunale limitato a stigmatizzare le sole “assenze” e non anche a rilevare quanto emergeva ictu oculi.
Gli elementi probatori che il Tribunale pretenderebbe di trarre dal verbale dei carabinieri, dalla relazione ad essa allegata e dalla prova testimoniale invero non sussistono. E’ mancata la valutazione delle risultanze probatorie sulla presenza di luci del trattore e del rimorchio, avendo invero il giudice ritenuto provata la presenza ed il funzionamento dei dispositivi luminosi dal verbale in cui i carabinieri attestavano di non aver svolto alcuna indagine in merito e da una testimonianza che riferiva di non aver visto nè la matrice nè il rimorchio, essendo peraltro il contesto molto buio.
In presenza di più elementi in senso contrario, quali l’assenza evidente di tali dispositivi risultante ictu oculi dalle fotografie dei carabinieri e le non convincenti dichiarazioni del L., il Giudice dovrà compiere una nuova valutazione ci tutti gli elementi di prova e, nell’ipotesi in cui sia confermata l’assenza di tali dispositivi di illuminazione, applicare l’art. 2054 c.c., comma 2.
3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 324,336 e 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione del giudicato e per vizio di ultrapetizione – il ricorrente censura il capo di sentenza con il quale il giudice ha, d’un lato, ritenuto inammissibile perchè tardivo l’appello incidentale di Zurich Insurance e, dall’altro, ha condannato la stessa Zurich alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
3.1 I motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due.
4. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Castrovillari, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Castrovillari, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021
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