Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.299 del 07/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24112-2020 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CASALOTTI 286, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PORZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIO PASQUALE MORREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBARA BELLAVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1151/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.R. ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1151/2020 del 4 luglio 2020.

Resiste con controricorso il Condominio *****.

La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame avanzato dal Condominio ***** contro l’ordinanza resa in primo grado dal Tribunale di Caltagirone il 30 novembre 2017, rigettando la domanda avanzata dal condomino A.R. per il risarcimento dei danni correlati al recesso della conduttrice Cooperativa l’Angelo dalla locazione di unità immobiliare di proprietà A.. L’attore aveva sostenuto che il recesso della conduttrice fosse stato conseguente alla illecita condotta mantenuta dal Condominio ***** al fine di far valere l’incompatibilità dell’attività di “comunità alloggio” di assistenza per anziani e disabili svolta nell’immobile locato dalla Cooperativa l’Angelo in relazione ad un divieto di destinazione contenuto nel regolamento condominiale.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1585,1130 e 2043 c.c., sostenendo la responsabilità del Condominio ***** per le molestie arrecate dai condomini in forma di danneggiamento della cassetta postale, del citofono e del quadro elettrico, nonché per aver accusato la conduttrice di violazioni edilizie presentando denunce infondate. Il secondo motivo allega la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per aver la Corte d’appello pronunciato indebitamente sulla violazione del regolamento condominiale che non era oggetto del giudizio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria.

Va disattesa l’eccezione pregiudiziale del controricorrente, atteso che la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, giacché materialmente unito al ricorso e per di più contenente riferimento alla sentenza impugnata.

I due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, risultano, ad avviso del collegio, inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Non può dirsi fondata l’azione proposta dal condomino nei confronti del condominio per le assunte molestie arrecate da quest’ultimo al conduttore della unità immobiliare locata dal primo, ove la gestione condominiale adotti provvedimenti per curare l’osservanza del regolamento di condominio, invitando il condomino locatore al rispetto di un divieto regolamentare di destinazione. Tale condotta non costituisce atto illecito, e non può, quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del condominio (arg. da Cass. Sez. 2, 22/06/2011, n. 13689; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10347).

Essendo l’osservanza del divieto regolamentare il fondamento della causa giustificatrice del comportamento del Condominio convenuto, non è certamente incorsa nel vizio di extra o ultrapetizione la Corte d’appello per aver basato su di esso fondi la propria decisione.

Neppure può attribuirsi alla gestione condominiale la responsabilità risarcitoria per condotte moleste eventualmente addebitabili a singoli condomini.

E’ del pari conforme all’orientamento di questa Corte la conclusione secondo cui la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all’autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell’esponente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi. Al di fuori, infatti di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (arg. da Cass. Sez. 3, 13/01/2005, n. 560; Cass. Sez. 3, 30/11/2018, n. 30988; Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11898).

D’altro canto, più in generale, in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o “di fatto” che lega la condotta all’evento di danno; il secondo e’, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell’art. 1223 c.c., (richiamato dall’art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili. Tale giudizio circa la sussistenza del nesso causale fra condotta antigiuridica ed evento dannoso (nella specie, il recesso della conduttrice dal contratto di locazione) involge un apprezzamento di fatto che, se, come nel caso in esame, compiutamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di cassazione.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472