LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12661/2020 R.G. proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Sicignano;
– ricorrente –
contro
Allianz Assicurazioni S.p.a., e F.G.;
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2010/2019, depositata il 17 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
B.A. propone ricorso per cassazione, con tre mezzi, nei confronti della Allianz Assicurazioni S.p.a. e di F.G., avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria per i danni subiti a causa di sinistro stradale, avendo ritenuto il suo concorso di colpa;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:
– con il primo motivo, violazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., con riferimento al ritenuto concorso di responsabilità;
– con il secondo, violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c., in punto di quantificazione del danno per la mancata valutazione di perizia di parte;
– con il terzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1218,1226,1223,1366,1375 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in punto di liquidazione equitativa del danno;
il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
risulta, infatti, del tutto inadeguata e sostanzialmente carente l’esposizione sommaria dei fatti, ivi richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653);
la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003, n. 2602);
stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommarla delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;
nel caso di specie il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali requisiti contenutistici;
la parte dedicata alla detta necessaria esposizione si risolve infatti esclusivamente nella sintetica descrizione del fatto sostanziale (ossia del sinistro), ma rimane priva di qualsiasi riferimento alle difese delle controparti; alla ragioni della decisione di primo grado (di cui si riferisce il solo dispositivo); ai motivi d’appello; alle difese svolte in tale grado dalle altre parti; alle ragioni della decisione gravata;
tale lacuna non può essere superata dall’esame dei motivi, resi anzi incomprensibili proprio dalla impossibilità di desumere nemmeno da essi le questioni trattate e le ragioni (1,11a decisione fatte oggetto di critica;
e’ dunque appena il caso di evidenziare che anche ciascuno dei motivi di ricorso prospetta di per sé intrinseche ed evidenti ragioni di inammissibilità;
si fa, infatti, in essi riferimento a verbali di causa (prove testimoniali) e ad una perizia di parte con palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati (art. 366 c.p.c., n. 6);
le censure, del tutto generiche e spesso risolventisi in pura accademica descrizione di concetti giuridici senza alcun riferimento critico alla sentenza, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4;
il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile;
non avendo gli intimati svolto difese, non v’e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022
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