In caso di recesso ingiustificato delle trattative contrattuali in violazione dell'art. 1337 c.c., quali sono i presupposti che fanno scattare la responsabilità contrattuale e come si ripartisce l’onere della prova?
Il tema è stato recentemente affrontato dalla Terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 27262 del 25 settembre 2023.
La Suprema Corte ha ricordato che i presupposti per la responsabilità contrattuale sono i seguenti:
La verifica della presenza di queste condizioni richiede un'analisi dettagliata dei fatti, che spetta al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se non in presenza di vizi di illogicità della motivazione.
I giudici di legittimità hanno preccisato inoltre che, riguardo al riparto dell'onere probatorio, la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. è una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Conseguentemente, se una parte recede ingiustificatamente, non grava su chi recede la prova della buona fede e correttezza del proprio comportamento, ma spetta all'altra parte dimostrare che il recesso non rispetta i principi di buona fede e correttezza.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva acquistato 5 appartamenti, assumendosi il relativo mutuo, basandosi sulle rassicurazioni dei funzionari di una banca, i quali erano presenti anche durante la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita presso il notaio. Tuttavia, dopo la conclusione dell'operazione immobiliare, la banca non aveva erogato il finanziamento promesso, senza fornire una ragione valida per tale decisione.
La responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione.
Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 25/09/2023 (ud. 09/05/2023) n. 27262
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 24 ottobre 2019 la Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello e confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno del 16 giugno 2016, di rigetto della domanda risarcitoria proposta da (Omissis) s.r.l. (di seguito (Omissis)) nei confronti della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. (di seguito Carismi) sia per prospettata responsabilità precontrattuale per la mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato, sia per prospettata responsabilità extracontrattuale da errata segnalazione in Centrale rischi, che le aveva precluso ulteriori finanziamenti bancari.
Avverso la sentenza suindicata la (Omissis) propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Credit Agricole Italia s.p.a., società incorporante la Carismi s.p.a.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia "violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 1337 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c. e art. 116 cod. proc.civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
2. Con il secondo motivo denunzia "violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2049 c.c. e art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violazione e/o falsa applicazione delle norme degli art. 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"
3. Con il terzo motivo denunzia "violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2043 e 2050 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 116 c.p.c. e artt. 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"
4. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
4.1 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione (Cass., 16/11/2021, n. 34510; Cass., 07/05/2004, n. 8723; Cass., 14/02/2000, n. 1632).
Si è ulteriormente sottolineato come il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, l'accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione (v. Cass., 01/03/2007, n. 4856; Cass., Sez. Un., 27/04/2017, n. 10413, in materia di responsabilità della p.a.).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si è poi osservato che la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (v. Cass., 03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735).
4.2 Orbene, è rimasto nel giudizio di merito accertato che intercorsero trattative tra la (Omissis) e la banca, le quali, a seguito di numerosi incontri sia presso la filiale di Livorno sia presso uno studio notarile, arrivarono all'accordo per cui (Omissis) acquistò cinque appartamenti da tale (Omissis) s.r.l., accollandosi il relativo mutuo (in sofferenza e di valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenduti), a fronte di continue rassicurazioni dei funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell'atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento richiesto dalla (Omissis) per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece, una volta perfezionatasi l'operazione immobiliare, la banca ha omesso senza giustificato motivo di concedere alla (Omissis) il finanziamento in questione.
Pertanto, nell'affermare che nessuna trattativa vera e propria era in essere con la banca e che la (Omissis) non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell'impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite.
4.3. La corte di merito ha altresì disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, al fine della applicazione dell'art. 2049 c.c. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell'intermediario finanziario per i danni arrecati a terzi, è sufficiente l'accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l'evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell'investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con accertamento, in ordine ai connotati di anomalia del rapporto tra promotore ed investitore, che compete insindacabilmente al giudice di merito (v. Cass., 25/10/2022, n. 31453; Cass., 17/01/20202, n. 857).
Nell'affermare che sussisterebbe "un colpevole affidamento" della società odierna ricorrente in ordine alle rassicurazioni fornitele dai funzionari della banca, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi di diritto.
5. Sotto l'ulteriore profilo del mancato riconoscimento di danno risarcibile alla (Omissis) a seguito della sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell'istituto bancario, premesso che il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass., 28/03/2018, n. 7594), va osservato come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (v. Cass., 10/02/2020, n. 3133; Cass., 09/07/2014, n. 15609; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato cfr. Cass., Sez. Un., 15/11//2022, n. 33659; Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione cfr. Cass., 20/06/2019, n. 16581).
Orbene, rimasto accertato nel giudizio di merito, da un lato, che la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale, la corte di merito ha ritenuto non provato il danno, rendendo quindi una motivazione incongrua ed illogica, che trascura tali circostanze ed invero disattende i suindicati principi di diritto.
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo.
7. Dell'impugnata sentenza si impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
8. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023.
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