Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e' dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorita' giudiziaria, su richiesta dell'interessato, puo' disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.23469 del 18/11/2016
La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, co. 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.
Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18006 del 09/07/2018
L'esercizio del diritto di cronaca, anche mediante la pubblicazione o diffusione di immagini delle persone coinvolte, deve avvenire, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nel rispetto del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003, nonchè è subordinato alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità della divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1748 del 29/01/2016
A norma dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato - il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione) - è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.19681 del 22/07/2019
In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost., occorre valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6919 del 20/03/2018
Il diritto fondamentale all’oblio, alla luce dal quadro normativo – desumibile da un reticolo di norme nazionali (art. 2 Cost., art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, art. 97) ed Europee (artt. 8 e 10, comma 2 CEDU, artt. 7 e 8 della Carta di Nizza – e giurisprudenziale di riferimento, può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:
1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine;
3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese;
4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poichè attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4015 del 20/02/2018
Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata, percepita da più persone ed è un reato di evento non fisico ma psicologico, consistente nella percezione, da parte dei terzi, dell'espressione offensiva.
Ad opinare diversamente il reato di diffamazione risulterebbe integrato anche dalla mera condotta di chi, in luogo affollato, bisbigliasse affermazioni offensive in modo appena percettibile, con ciò pretermettendo l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, in evidente violazione del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.1875 del 23/01/2019
Dall’eventuale rifiuto alla pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferite ad un soggetto molto conosciuto (nella specie: un notissimo attore), non discende l’abbandono del diritto all'immagine, che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinati ritratti, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo, e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perchè lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2304 del 25/01/2023
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, comma 2, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima.