Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1114 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24013-2020 proposto da:

M.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIA ABATE;

– ricorrente –

contro

COMUNE di OTTATI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVERIO MANFREDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 17 giugno 2020, notificata il 27 luglio 2020, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di M.M. nei confronti del Comune di Ottati, tesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni conseguite per effetto di una caduta avvenuta mentre passeggiava la notte del natale 2004 sulla strada comunale, priva di marciapiede e pavimentata con sampietrini mancanti, per la presenza di una buca non segnalata né visibile.

In primo grado era stata riconosciuta una responsabilità del Comune, pari al 50%, in quanto custode della strada, e pertanto, l’attrice si duole dell’esito del giudizio di appello che, di contro, ha ritenuto non provati la situazione pericolosa, la sua inevitabilità e ancor più il nesso causale tra il bene in custodia e il sinistro occorso.

Il ricorso, illustrato da successiva memoria, è formulato dall’attrice rimasta soccombente con atto notificato il 15 settembre 2020, nei termini previsti ex art. 326 c.p.c. per l’impugnazione. Parte intimata ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile sulla scorta dei seguenti rilievi.

1. Con il primo motivo si adduce “violazione e/o falsa applicazione nonché dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 24Cost., dell’art. art. 111Cost., degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2727 c.c. nonché delle norme e dei principi in materia di responsabilità civile (artt. 2051 e 2043 c.c.) e conseguente definizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa, insufficiente illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.

1.1. Il motivo è inammissibile in relazione alla insindacabilità della valutazione di insussistenza del nesso causale che, anche in ipotesi di responsabilità da omessa custodia, grava sulla parte che agisce in responsabilità, posto che la prova del nesso causale tra fatto ed evento deve essere fornita a prescindere della presunzione di responsabilità che grava sul custode.

1.2. Il motivo, difatti, là dove dedotto come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risulta inammissibile in virtù dell’orientamento consolidato di questa Corte per cui, l’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell’1/2/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010).

1.3. La medesima sentenza citata dalla ricorrente (la n. 17625/2016) non si discosta dal principio per cui, quando il danno è causato da intrinseco dinamismo della res in custodia, l’attore ha il solo onere di dimostrare il nesso causale tra cosa e danno: circostanza non provata, secondo la Corte d’appello, considerato che la sola presenza di una buca sulla strada, in assenza di prova della caduta proprio su quel punto, non vale come elemento sufficiente a giustificare il diritto al risarcimento del danno, atteso che, nel caso di specie, nessun teste è stato in grado di riferire che l’attrice è caduta per effetto e conseguenza della buca.

1.4. Infine, occorre evidenziare che il motivo non è scrutinabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché la “custodia” della strada, quale potere sulla res esercitato dal convenuto, non risulta un fatto decisivo omesso, ma una componente della fattispecie legale osservata dal giudice ai fini della valutazione della sussistenza o meno della responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.p.c..

2. Con il secondo motivo si adduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost., degli artt. 156 e 161 c.p.c., nonché delle norme e principi in materia di responsabilità civile (artt. 2051 e 2043 c.c.) e conseguente errore di percezione della ricognizione del contenuto oggettivo della prova e/o definizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per mancata indicazione della prova in tesi erroneamente percepita nel suo contenuto oggettivo.

2.1. Il motivo, con riferimento a entrambe le violazioni dedotte, è inammissibile per carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto non viene indicata quale sia la prova in tesi erroneamente percepita nel suo contenuto oggettivo (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

3. Con il terzo motivo, si adduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonché dell’art. 15 disp. prel. c.c., degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, nonché omessa, insufficiente illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

3.1. Il motivo è inammissibile perché porge una interpretazione delle prove per testi in antitesi alla valutazione delle prove testimoniali e documentali effettuata dal giudice, di cui viene contestato l’esito, ma non la violazione dei principi di diritto ex artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di criteri di valutazione del materiale probatorio acquisito e di utilizzo delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

3.2. Lo stesso vale per la dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla quale non vengono riferiti i fatti storici rilevanti, in ipotesi non considerati, denotanti un vizio ai sensi di quanto indicato da Cass. SU n. 8053/2014.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727, 2729 1227 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto reiterativo dei precedenti motivi e teso a provare che dalle prove raccolte potessero ricavarsi elementi presuntivi del verificarsi dell’evento dannoso, in ragione della buca presente sul selciato della strada e della caduta dell’attrice, ma non propriamente a denunciare la violazione dei principi in materia di ragionamento presuntivo, in realtà non applicato dal giudice che ha ritenuto del tutto carente la prova sul nesso causale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/20); in ogni caso, anche in questo caso la censura non è inerente a una motivazione omessa o apparente à termini del principio di cui a Cass. SU 8053/2014.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 1 5 % per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore del controricorrente, su valore di ca 9000.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta -terza civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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